02 - In quali casi si ha realizzo della plusvalenza ?
Occorre distinguere, essenzialmente, tre tipologie di plusvalenze:
1) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (art. 67, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986);
2) le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili (secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione) (art. 67, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.p.r. n. 917/1986);
3) le plusvalenze realizzate - al di fuori dell'ipotesi di lottizzazione - mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (art. 67, comma 1, lett. b), primo periodo, del d.p.r. n. 917/1986).
E' importante qualificare preventivamente la plusvalenza realizzata in una delle suddette tre categorie, in quanto ciascuna di esse è soggetta ad una regolamentazione differente.