Le cessioni effettuate da enti non commerciali (associazioni, fondazioni, enti pubblici) e da società semplici ed enti non residenti senza stabile organizzazione in Italia sono equiparate (a meno che si tratti di cessioni effettuate nell'ambito dell' attività commerciale eventualmente svolta dall'ente) a quelle effettuate da persone fisiche ai fini in oggetto; le relative plusvalenze costituiscono quindi "redditi diversi" agli effetti dell'art. 67 del d.p.r. n. 917/1986.