Nell’ipotesi di trasferimento gratuito, non vi è certamente realizzo di plusvalenza.
Nell’ipotesi di trasferimento verso corrispettivo, può probabilmente ritenersi esclusa da tassazione la plusvalenza ai sensi dell’art. 19 della legge n. 74/1987, che esonera da “ogni altra tassa” gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio (norma applicabile anche alla separazione personale: Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154).
In caso di successiva rivendita di immobile acquistato come sopra, occorre distinguere:
a) trattandosi di acquisto a titolo gratuito, quest’ultimo può essere ai fini in oggetto equiparato alla donazione, con la conseguente neutralità di esso ai fini della tassazione della plusvalenza (salva l’ipotesi in cui si tratti di terreno edificabile);
b) trattandosi di acquisto a titolo oneroso, in relazione al quale non sarà stato tuttavia indicato alcun valore ai fini fiscali (posto che l’atto era agevolato ai sensi della legge n. 74/1987), occorrerà probabilmente far riferimento al “valore normale” al momento dell’ atto di acquisto.