15 - La rinuncia a servitù determina plusvalenza ?
Anche la rinuncia, a titolo oneroso, ad una servitù comporta realizzo di plusvalenza.
In questo caso si è ritenuto che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla servitù, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell'immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù.
Al riguardo può essere utilizzato un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale dell'immobile e della rinuncia alla servitù e il corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù (Ris. Agenzia Entrate 22 maggio 2008, n. 210/E).