A norma dell’art. 23, comma 1, lett. f), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ai non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, tra l’altro, i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso.
Pertanto, ai fini delle plusvalenze disciplinate dall’art. 67 Tuir:
- in linea generale, la plusvalenza è soggetta a tassazione, in quanto reddito derivante da bene immobile situato in Italia;
- se però si tratta di immobile con destinazione abitativa, adibito, per la maggior parte del periodo di possesso, ad abitazione principale di un familiare del soggetto alienante, anche se la rivendita ha luogo prima del quinquennio dall’acquisto la plusvalenza non è soggetta a tassazione.
Occorre, comunque, analizzare di volta in volta l’eventuale convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del soggetto alienante. L’art. 13, comma 1, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, adottato per la maggior parte delle convenzioni in vigore per l’Italia, prevede l’imponibilità delle plusvalenze da cessione onerosa di immobili nello Stato in cui questi sono situati (comprendendo in tale disciplina, come precisa il relativo commentario, anche la proprietà immobiliare facente parte di un’ impresa o adibita all’esercizio di un’attività professionale).