18 - Acquisto della nuda proprietà e vendita della piena proprietà per consolidazione dell'usufrutto

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18 - Acquisto della nuda proprietà e vendita della piena proprietà per consolidazione dell'usufrutto

Della questione si è occupata la Ris. Agenzia Entrate 30 maggio 2008, n. 218/E, secondo la quale:

- la consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà non comporta in alcun modo realizzo di plusvalenza;

- per verificare se la successiva cessione della piena proprietà comporta realizzo di plusvalenza tassabile (in particolare, se è decorso o meno il quinquennio a tal fine rilevante), occorre aver riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà, e non alla data di acquisto dell’usufrutto per consolidazione;

- nell’ipotesi in cui l’usufruttuario fosse familiare del nudo proprietario e avesse adibito a propria abitazione principale l’immobile nella maggior parte del periodo di possesso, la successiva cessione della piena proprietà non comporta realizzo di plusvalenze, neanche se detta cessione ha avuto luogo prima del quinquennio.

(Diverso è invece il caso, trattato nella risoluzione n. 188/E del 20 luglio 2009, nel quale vi sia l'acquisto a titolo oneroso prima della nuda proprietà e poi dell'usufrutto: in tal caso, occorre che il decorso del quinquennio sia valutato separatamente con riferimento a ciascuno dei due acquisti; e che il prezzo complessivo di vendita sia proporzionalmente riferito ai diritti separatamente acquistati).

In assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve poi ritenersi che:

- all’atto della cessione della piena proprietà, per determinare il valore iniziale occorre tener conto del prezzo o valore di acquisto della nuda proprietà quale risultante dall’atto di acquisto, e del valore normale dell’usufrutto al momento del relativo acquisto per consolidazione;

- ai fini della determinazione del valore percentuale iniziale dell’ usufrutto e della nuda proprietà, occorre far riferimento - in analogia con quanto già disposto ai fini Invim - al valore determinato in base all’età dell’usufruttuario al momento dell’acquisto della nuda proprietà, e quindi applicare la medesima percentuale riguardo al valore finale al momento della cessione che dà luogo a realizzo di plusvalenza.