Secondo la Ris. Agenzia Entrate 31 marzo 2003, n. 78/E, occorre distinguere:
- riguardo alla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili - che comporta realizzo di plusvalenza a prescindere dalla gratuità o onerosità dell’acquisto, e del tempo trascorso da quest’ultimo - la rivendita di immobile usucapito genera plusvalenza tassabile; in questo caso, si considera come valore iniziale il valore dell’immobile dichiarato e liquidato in sede di registrazione della sentenza di usucapione, alla data di passaggio in giudicato di quest’ultima;
- riguardo alla cessione a titolo oneroso di altri immobili, stante l’incompatibilità del termine ventennale o decennale dell’usucapione con il termine quinquennale previsto dall’art. 67 t.u.i.r., non si ha tassazione di plusvalenza.