Ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.p.r. n. 917/1986, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20
per cento.
Pertanto, occorre distinguere:
A) PLUSVALENZE CUI E' APPLICABILE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA:
- plusvalenze, realizzate da privati, da cessione infraquinquennale di fabbricati e terreni non edificabili;
B) PLUSVALENZE CUI NON E' APPLICABILE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA:
- plusvalenze, realizzate da privati, realizzate mediante cessione di terreni edificabili;
- plusvalenze, realizzate da privati, realizzate mediante lottizzazione (Circ. Agenzia Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E, paragrafo 11.6);
- plusvalenze di qualsiasi natura, realizzate nell'esercizio di impresa (Circ. Agenzia Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E, paragrafo 11.6);
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni immobili situati all’estero (Ris. Agenzia Entrate 21 giugno 2007, n. 143/E).
Per "plusvalenze realizzate da privati" devono intendersi anche quelle conseguenti a cessioni effettuate da enti non commerciali e società semplici.
Si ritiene ammissibile, nel caso di più venditori, che l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva possa essere esercitata solo dai soggetti che abbiano interesse ad avvalersene (Circ. Agenzia Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E, paragrafo 11.8).