25 - In quale momento deve essere pagata l'imposta sostitutiva ?
A norma dell'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, a seguito della richiesta - da rendersi in atto da parte del cedente - di applicazione dell'imposta sostitutiva, il notaio provvede all' applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva medesima, ricevendo la provvista dal cedente (il quale, quindi, deve pagare al momento dell'atto l'imposta calcolata mediante applicazione dell' aliquota del 20% alla plusvalenza realizzata). Il notaio comunica successivamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla cessione.
Da rilevare che, dalla formulazione della norma come sopra illustrata, emerge che viene meno, nel caso di opzione per l'imposta sostitutiva, il "principio di cassa": nel caso di dilazione, totale o parziale, del pagamento del prezzo, la plusvalenza sarà comunque tassata per intero nel momento dell'atto, a differenza dell'ipotesi in cui, invece, non sia stata effettuata l'opzione.
La Ris. Agenzia Entrate 5 gennaio 2006, n. 1/E, ha istituito il codice tributo “1107” per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva.