Secondo la risoluzione n. 23/E del 28 gennaio 2009:
a) il fabbricato si considera "venuto a esistenza" quando esso assuma la consistenza descritta nell'articolo 2645-bis, comma 6, del codice civile;
b) anteriormente, la vendita del manufatto va considerata quale vendita dell'area edificabile su cui esso insiste e quindi vendita rilevante ai fini della plusvalenza per cessione di area edificabile di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir;
c) dalla data di "venuta ad esistenza" si computa il quinquennio decorso il quale la vendita di un fabbricato costruito dal venditore non genera la plusvalenza per cessione di fabbricato ultimato da meno di cinque anni, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir.
Ultima Modifica: 19/02/2010