Per contratto di «affidamento fiduciario» si intende il contratto con il quale un soggetto, detto affidante, si accorda con un altro soggetto, detto affidatario, affinché quest’ultimo, con riguardo a determinati beni la cui titolarità viene attribuita dall’affidante all’affidatario, impieghi tali beni a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari, secondo un programma delineato dall’affidante e accettato dall’affidatario.
Ad esempio, se un venditore e un acquirente convengono un pagamento dilazionato del prezzo di compravendita e (in attesa della maturazione del termine di pagamento) ne pattuiscono, “a garanzia”, il deposito presso un soggetto terzo, utilizzando il contratto di affidamento fiduciario si ottiene l’effetto che il denaro entra nella piena disponibilità dell’affidatario, il quale deve però svolgere, con riguardo al denaro affidatogli, l’attività descritta nel programma che gli è stato impartito, vale a dire il pagamento del prezzo di compravendita alla scadenza pattuita.
Ancora, se Tizio è un anziano proprietario di immobili che gli fruttano un reddito periodico, egli, in previsione di non poter più provvedere all’amministrazione dei suoi beni, li può attribuire a un affidatario, con il programma di gestirli, riscuoterne le rendite, investire il denaro ricavato e anche di utilizzarlo, in tutto o in parte, per provvedere alle esigenze di vita e di salute dell’affidante medesimo (salvo poi riversarli ai suoi eredi, dopo la sua morte). (... segue)
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Ultima Modifica: 22/06/2017