La legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/15) ha codificato una particolare tipologia di leasing (il leasing abitativo), dotandolo di alcuni vantaggi fiscali, al fine di offrire al mercato dell’edilizia uno strumento in più per la commercializzazione delle abitazioni e ai potenziali acquirenti una soluzione ulteriore rispetto al mutuo ipotecario.
L’articolo 1, comma 76, della legge 208/15 chiarisce che il leasing abitativo è un contratto con cui il soggetto concedente (una banca o altro intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico bancario) si obbliga verso il cliente ad acquistare o a far costruire un edificio abitativo secondo le istruzioni dell’utilizzatore e a mettere l’edificio a disposizione dell’utilizzatore a fronte del pagamento di un canone correlato al prezzo di acquisto (o al costo di costruzione) e alla durata del periodo di godimento del bene da parte dell’utilizzatore.
L’edificio va destinato dall’utilizzatore ad «abitazione principale»; in mancanza di questo requisito il contratto di leasing resta valido, ma si applica la normativa relativa al “normale" contratto di leasing. (... segue)
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Ultima Modifica: 21/08/2018