È definitivamente rientrato l’allarme (e il conseguente impaccio per la contrattazione immobiliare) derivante dalla legge n.90/2013, di conversione del decreto legge n. 63/2013, in tema di Attestato di prestazione energetica (Ape).
Il decreto ha introdotto la previsione di nullità per tutti i contratti, a titolo oneroso e gratuito, che non portino in allegato il nuovo Ape (introdotto in sostituzione del "vecchio" Ace, l’Attestato di certificazione energetica), ma con la specificazione che:
- fino all’emanazione dei regolamenti attuativi del decreto, l’Ape deve essere redatto secondo le prescrizioni tecniche precedenti il decreto legge 63/2013;
- nelle Regioni (e nelle Province autonome) che avessero emanato una propria legislazione in tema di Ace, si poteva procedere come si era fatto fino all’entrata in vigore del decreto. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/08/2013