Il credito d’imposta per il riacquisto della «prima casa» spetta a condizione che il nuovo acquisto sia tassato con imposta di registro o imposta sul valore aggiunto: non spetta, pertanto, se il nuovo acquisto sia soggetto a imposta di donazione.
È quanto l’agenzia delle Entrate stabilisce con la risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008.
Il caso affrontato è quello di un contribuente che, acquistata la «prima casa» scontando l’imposta agevolata, ha deciso di venderla, prima del decorso di un quinquennio dall’acquisto, per finanziare, con il prezzo ricavato da questa vendita, la ristrutturazione di un’altra casa, oggetto di una donazione ricevuta con un contratto stipulato entro un anno dalla vendita della precedente prima casa. (...segue)
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Ultima Modifica: 04/04/2008