Chi compra un’autorimessa dopo averne venduta un’altra, che era stata acquistata con il beneficio della "prima casa", può beneficiare di nuovo dell’agevolazione.
Tuttavia, non ottiene il credito d’imposta né può pretendere di evitare la decadenza per rivendita prima che siano trascorsi cinque anni: è quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 30/E del 1 ° febbraio 2008. (…segue)
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Ultima Modifica: 05/02/2008