Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta se entro un anno dalla vendita della precedente prima casa sia effettuata l’«acquisizione a qualsiasi titolo » di una nuova prima casa (non occorre la stipula di un rogito e il conseguente passaggio di proprietà): quindi, secondo la risoluzione 87/E, diffusa in data 11 luglio 2005 dall’agenzia delle Entrate, il bonus spetta anche per l’acquisizione dell’assegnazione in via provvisoria di un alloggio, da parte di una cooperativa a proprietà divisa (e cioè anche se entro l’anno non viene stipulato pure l’atto notarile di assegnazione definitiva). (... segue)
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Ultima Modifica: 12/07/2005