Chi acquista la “prima casa” con compravendita può beneficiare della relativa agevolazione fiscale (imposta di registro al 2% o Iva al 4%) anche se è proprietario (in altro Comune) di un’abitazione acquisita per donazione o successione ereditaria utilizzando l’agevolazione “prima casa” che la legge concede agli acquisti a titolo gratuito (abbattimento a 200 euro ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale, senza incidere sull’imposta di successione-donazione).
Non viceversa: chi sia proprietario (in altro Comune o nello stesso Comune) di un’abitazione a seguito di un contratto di compravendita per il quale sia stata domandata l’agevolazione “prima casa”, non può acquisire un’altra casa, per successione o donazione, con l’agevolazione “prima casa” disposta per gli acquisti a titolo gratuito.
Parziale soddisfazione: chi acquista, con donazione, una “prima casa” avendo già beneficiato dell’agevolazione per un precedente acquisto a titolo oneroso, ha tempo un anno dopo la donazione per alienare la casa precedentemente acquistata con atto a titolo oneroso. Non deve, cioè, necessariamente venderla prima del nuovo rogito.
Questo quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/05/2018