Inversione della giurisprudenza di legittimità sull'onere del compratore di trasferire la sua residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata con l'agevolazione “prima casa”: secondo la sentenza della Cassazione 2616 del 10 febbraio 2016, il contribuente che non sia riuscito a trasferire la sua residenza non può in alcun caso scusarsi adducendo ragioni di “forza maggiore”.
In passato, invece, in una pluralità di occasioni, sia l'amministrazione che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, avevano riconosciuto la “forza maggiore” come esimente rispetto alla decadenza dal beneficio fiscale per mancato trasferimento della residenza del contribuente acquirente. (... segue)
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Ultima Modifica: 16/11/2016