La decadenza dall’agevolazione "prima casa" a seguito della cessione (prima del decorso di 5 anni dall’acquisto) dell’immobile acquistato con il beneficio fiscale si evita se, entro un anno dall’alienazione, si acquista un’altra abitazione principale: quest’ultimo acquisto può essere sia a titolo oneroso (cioè pagando un prezzo) sia a titolo gratuito, cioè per donazione: quest’ultima conclusione, fino a oggi assai controversa, è ora invece affermata dalla Cassazione nella sentenza 16079 depositata il 26giugno 2013.
Più tecnicamente, la legge (notaII bis,comma4, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986) commina la revoca dell’agevolazione "prima casa" se vi sia un «trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati» con il beneficio fiscale «prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto» a meno che «il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale». (... segue)
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Ultima Modifica: 27/06/2013