Nella vendita di un’abitazione con annesse due autorimesse, effettuata da una impresa costruttrice (nei quattro anni dalla fine dei lavori), la natura pertinenziale dei box rispetto all’appartamento consente di considerarli attratti, entrambi, nel regime Iva delle abitazioni.
In altri termini, se per una autorimessa sono richieste le agevolazioni "prima casa", la seconda non va considerata come un bene strumentale per natura (l’Iva sarebbe del 20% e le imposte ipotecaria e catastale sarebbero dovute nella complessiva misura del 4%) ma deve essere trattata come bene immobile di natura abitativa, e quindi con Iva al 10% (e senza applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale). (... segue)
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Ultima Modifica: 21/06/2007