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COMPRAVENDITA - Attestato Energetico per affitti

Molto rumore per nulla, titolerebbe il Poeta inglese se, suo malgrado, avesse ambientato Beatrice e Benedetto tra caldaie, termosifoni, scaldabagni e condizionatori.

Infatti, le novità che il decreto legge63/2013, convertito dalla legge 90/2013, ha apportato nella materia della prestazione energetica degli edifici e della sua incidenza nella contrattazione immobiliare, sono sì assai importanti, ma non ingestibili, come subito si era pensato.

In sintesi, il decreto 63/2013, ha introdotto l’Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell’Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013:

- i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita,eccetera);

- i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;

- i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti). (... segue)

 

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Ultima Modifica: 24/08/2013

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