L’attestato di prestazione energetica (Ape) allegato ai contratti di compravendita o di locazione non è soggetto a imposta di registro né a imposta di bollo; per la confezione di una copia autentica dell’Ape occorre invece scontare l’imposta di bollo di euro 16 per ogni facciata.
È quanto stabilito dalla risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 83/e del 22 novembre 2013.
L’Ape è stato introdotto dal Dl 63/2013 al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica); il Dl 63 ha inoltre sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell’Ape, a far tempo dal 6 giugno2013:
a) i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera);
b) i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito;
c) i "nuovi"contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti). (... segue)
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Ultima Modifica: 23/11/2013