Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA - Aumento tutele degli acquirenti

Il venditore di un immobile o di un’azienda non percepirà più il prezzo il giorno del rogito; sarà il notaio a trasmettere il denaro dovutogli, una volta effettuata la trascrizione. Cioè la prescritta pubblicità nei pubblici registri, che "mette in sicurezza" il contratto di compravendita.

È una novità del maxi emendamento alla legge di stabilità destinata ad alterare radicalmente la prassi contrattuale su immobili e aziende e ad avvicinare l’Italia a quanto già da tempo si pratica all’estero.

La norma prevede che il notaio (o altro pubblico ufficiale incaricato della compravendita, come un segretario comunale che stipula nell’interesse del suo Comune) deve versare su conto corrente "dedicato", in relazione ad atti da lui stipulati con prezzo oltre i 100 mila euro:

a) tutte le somme dovutegli a titolo di onorari, tributi e rimborsi di spese, in caso di compravendita immobiliare;

b) le somme affidategli in deposito fiduciario; 

c) l’intero prezzo (o il saldo ancora dovuto) se si tratta di compravendite immobiliari o di aziende. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 27/11/2013

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