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COMPRAVENDITA - Certificazione energetica - Sanzioni 2

Con il decreto legge 63/2013 è stata disposta la soppressione dell’Ace (e cioè l’attestato di certificazione energetica) e la sua sostituzione con l’Ape (acronimo del nuovo "attestato di prestazione energetica") e ciò al fine di uniformare la normativa interna italiana alle prescrizioni dettate in questa materia dall’Unione Europea.

L’Ape (che avrà una validità temporale di dieci anni e che comunque perderà vigore per effetto di qualsiasi intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile) dovrà essere rilasciato:

a) al termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione l'importante" (e cioè quando i lavori in questione insistano su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio);

b) dal proprietario dell’immobile, in caso di sua vendita o di locazione a un nuovo locatario; il proprietario dovrà rendere disponibile l’Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;  (... segue)

 

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Ultima Modifica: 19/06/2013

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