La cessione del fabbricato in costruzione, fattispecie che la legge non disciplina espressamente e che, pertanto, suscita perplessità operative, tiene banco nella recente giurisprudenza: da ultimo, con la sentenza 22138 del 22 settembre 2017, la Cassazione ha ribadito che l’atto avente per oggetto la cessione di un fabbricato strumentale non ancora ultimato, da parte dell’impresa che lo sta costruendo, è imponibile a Iva e ad esso si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l’acquirente non sia il consumatore finale, il quale proceda in proprio all’ultimazione dei lavori.
In quest’ultimo caso si rientra, invece, nell’ordinaria applicazione dell’articolo 10, comma 8-ter, del Dpr 637/72: la cessione è imponibile a Iva e l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, ma le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella rispettiva misura del 3 e dell'1 per cento. (... segue)
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Ultima Modifica: 26/09/2018