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COMPRAVENDITA - Contratti validi anche senza APE

Un pasticcio relativo all’Ape (l’attestato di prestazione energetica) è stato combinato dal legislatore nella confusione normativa di fine 2013: non si sa più se la nullità per mancata allegazione dell’attestato ai contratti di compravendita, donazione e locazione sia solo rimandata o sia stata definitivamente cancellata dal nostro ordinamento.

Per capire la questione, occorre procedere con ordine attraverso la successione delle norme che hanno disciplinato questa materia.

Si inizia dunque con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 90/2013, il quale, tra l’altro, ha sancito (sostituendo l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) che nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici:

- il proprietario era tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica (articolo 6, comma3, Dlgs 192/2005);

- doveva essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dovevano dar atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Ape, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 3, Dlgs 192/2005);

- l’Ape doveva essere allegato al contratto, a pena di nullità del contratto stesso (articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005). (... segue)

 

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Ultima Modifica: 02/01/2014

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