Se, in teoria, alla stipula di un contratto di compravendita immobiliare (evidentemente in seguito a una trattativa, a seconda dei casi) ben si può addivenire “direttamente” ecioè senza che prima sia stipulato alcun altro contratto; in realtà, nella massima parte dei casi, la trattativa finalizzata a una compravendita immobiliare sfocia nella stipula di un “contratto preliminare”, e cioè un contratto con il quale le parti contraenti si obbligano alla stipula del “contratto definitivo” (quest’ultimo è il contratto da cui deriva l’effetto traslativo, vale a dire il trasferimento del bene oggetto di compravendita dal venditore all’acquirente). (... segue).
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Ultima Modifica: 11/02/2016