Si chiude la discussione sul tema della qualificazione giuridica della "cubatura", e quindi dell’ impostazione dei contratti che vengono redatti per permettere di sfruttare altrove la capacità edificatoria di cui un dato fondo sarebbe "dotato".
Sancito che sono trascrivibili nei registri immobiliari i contratti che trasferiscono i diritti edificatori, si riconosce di fatto che la cubatura è un «bene» evidentemente da collocare nella categoria di quelli immateriali, gli intangible asset, come il marchio, il kwow-how, la griffe, il software, eccetera) e che, come tale, ai sensi dell’ articolo 810 del Codice Civile, essa può «formare oggetto di diritti». (...segue)
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Ultima Modifica: 16/05/2011