Divieto di compravendita per beni non accatastati o con difetti di accatastamento: è quanto stabilito dall’articolo 19, comma 14 del Dl 78/2001, convertito nella legge 122.
Le prescrizioni essenziali, oltre a quella di citare nel rogito i dati di identificazione catastale dei beni immobili oggetto del contratto, sono tre:
_ nell’atto, a pena di nullità, si deve fare espresso «riferimento alle planimetrie depositate in catasto» (la loro mancanza pertanto impedisce il rogito);
_ nell’atto, il venditore deve dichiarare, sempre a pena di nullità, «la conformità allo stato di fatto, dei dati catastali e delle planimetrie»;
_ prima di stipulare l’atto il notaio deve verificare «la conformità tra l’intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari». (…segue)
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Ultima Modifica: 04/08/2010