Compravendita - Proprietà - Diritti reali

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COMPRAVENDITA - Fallimento neutrale su atto di cessione immobili trascritto nei registri

Il fallimento non può sciogliersi da un contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato dall’impresa di costruzioni poi fallita con un suo cliente, se la domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del preliminare è stata trascritta nei Registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento.

Infatti, la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre retro agisce al momento di trascrizione della domanda giudiziale e, con ciò, si rende opponibile al fallimento, il quale non può più avvalersi della facoltà di sciogliere il preliminare.

È quanto deciso dal Tribunale di Udine nella sentenza n. 188 del 13 febbraio 2014. 

Un’impresa di costruzioni, allora in bonis, aveva stipulato un contratto preliminare per un fabbricato in corso di costruzione.

All’inadempimento del costruttore (poi fallito) alla sua obbligazione di stipulare il contratto definitivo, il promissario acquirente aveva reagito con una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, prevista dall’articolo 2932 del Codice civile: chi subisce l’inadempimento di un contratto preliminare può domandare al giudice di emanare una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 08/05/2014