Oltre ad aver finalmente ammesso che gli impianti fotovoltaici (fatta eccezione per quelli di "modesta entità") sono beni immobili, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 19 dicembre 2013 contiene numerose precisazioni inerenti il trattamento fiscale applicabile al trasferimento di questi manufatti e, ancor prima, le regole per il loro accatastamento che è un imprescindibile presupposto della loro circolazione.
L’impianto fotovoltaico è una centrale di produzione di energia elettrica e, come tale, deve essere accatastato nella categoria D/1 oppure nella categoria D/10, se si tratta di impianto strumentale alle attività agricole (paragrafi 2.1 e 2.2 della circolare).
Si prende dunque definitivamente atto che non è rilevante la facile amovibilità dei componenti dell’impianto né la circostanza che tali componenti possano essere smontate e posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità. (... segue)
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Ultima Modifica: 07/01/2014