L’acquirente di un immobile (anche se si tratta di un soggetto che non agisce nell’esercizio di una partita Iva) venduto da un contribuente Iva è responsabile in solido con il venditore dell'imposta dovuta e della sanzione applicabile, se la vendita è sotto fatturata.
Questa disposizione della Finanziaria 2008 è oggetto della circolare Assonime16/2008 del 10marzo2008.
Sitratta del comma 164 dell’articolo 1 della legge 244/07 (si veda «Il Sole 24Ore» del 7 febbraio2008).
L’ammontare di cui si parla (e che lo Stato può dunque richiedere indifferentemente al venditore o all’acquirente) è l’imposta non applicata alla somma pagata "in nero" e la sanzione di importo compreso tra il cento e il duecento per cento dell’imposta non versata. (...segue)
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Ultima Modifica: 11/03/2008