In occasione della vendita dell'unità immobiliare nella quale sono stati effettuati lavori da cui deriva lo sconto fiscale del 36% è possibile "negoziare" la sorte della detrazione.
In altri termini, è possibile pattuire che il venditore la tenga per sé e che di essa non si avvalga l'acquirente (infatti, se il contratto di compravendita è silente sul punto della futura fruizione della detrazione, essa passa senz'altro all'acquirente).
La vicenda della vendita dell'unità immobiliare "lavorata" giunge dunque alla sua terza edizione: dapprima (articolo 1, comma 7, legge 449/1997) venne stabilito che la detrazione passasse all'acquirente, senza eccezioni.
Con il Dl 138/2011 (articolo 2, comma 12-bis) la rotta venne invertita, stabilendo che a partire dagli atti stipulati dal 17 settembre 2011 la detrazione del 36% diventava contrattabile in caso di compravendita (ma non era chiaro se il silenzio del contratto importasse o meno il passaggio della detrazione all'acquirente, ciò che dunque ora viene risolto). (...segue)
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Ultima Modifica: 02/01/2012