La legge concede un credito d’imposta a chi compra un’ulteriore prima casa dopo aver comprato in passato un’altra prima casa, a condizione che quest’ultima sia alienata – rispetto al nuovo acquisto – entro l’anno precedente o entro l’anno successivo. Ipotizziamo una “casa 1” (acquistata in precedenza con l’agevolazione) e una “casa 2” (acquistata in seguito sempre come prima casa). Il credito d’imposta si origina in due diverse situazioni:
- la “casa 2” deve essere acquistata entro un anno dalla alienazione della “casa 1”;
- la “casa 1” deve essere alienata non oltre l’anno successivo al giorno in cui è acquistata la “casa 2”.
Il credito d’imposta ammonta:
-all’importo dell’imposta di registro o dell’Iva pagata in sede di acquisto della “casa 1”, se è minore dell’importo dell’imposta di registro o dell’Iva da pagare in sede di acquisto della “casa 2”;
- all’ importo dell’imposta di registro o dell’Iva da pagare in sede di acquisto della “casa 2”, se è minore dell’importo dell’imposta di registro o dell’Iva pagata in sede di acquisto della “casa 1”.
Ad esempio, se all’acquisto della “casa 1” è stata pagata imposta di registro per 1.000 euro e in sede di acquisto della “casa 2” si paga Iva per 3mila euro, il credito d’imposta è di 1.000 euro. Viceversa, se in sede di acquisto della “casa 1” si è pagata Iva per 4mila euro e in sede di acquisto della “casa 2” si paga imposta di registro per 2mila euro, il credito d’imposta è di 2mila euro. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/06/2018