Se il promissario acquirente di un immobile, a fronte dell’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di stipulare il contratto definitivo, promuove l’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e trascrive la sua domanda giudiziale nei Registri immobiliari (poi accolta con sentenza), il curatore fallimentare del venditore non può sciogliersi dal contratto qualora la sentenza di fallimento sia stata iscritta nel Registro imprese dopo la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica.
Lo ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 13687 del 30 maggio 2018. (... segue)
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Ultima Modifica: 23/09/2019