La riforma della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, che scatta dal 1° gennaio2014, realizza un inedito scenario delle agevolazioni per l’acquisto della "prima casa".
Non solo, infatti, si avranno novità sotto il profilo dell’importo dovuto (il 2 per cento per impostadi registro più 100 euro complessivi per imposte ipotecaria e catastale ed esenzione da imposta di bollo ed a altri tributi minori) ma si avrà pure una notevole variazione sui presupposti occorrenti per ottenere la tassazione agevolata.
Infatti, le nuove norme (l’articolo 10 del Dlgs23/2011 e l’articolo 26 del Dl 104/2013) prevedono che il beneficio fiscale non sarà applicabile alle abitazioni classificate in Catasto nelle categorie A1 (signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico-artistico).
Nella legislazione attualmente vigente, invece, la "prima casa" è negata solo nel caso in cui l’abitazione venduta abbia caratteristiche "di lusso", a prescindere dalla categoria catastale. (... segue)
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Ultima Modifica: 27/12/2013