La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per lavori nelle parti comuni di un condominio è ammessa anche se nel bonifico non sono stati indicati il codice fiscale del condominio e la partita Iva dell’impresa esecutrice, a patto che l’incompletezza dei dati sia colmata dalla coincidenza tra il soggetto che ha ordinato il bonifico e il destinatario della fattura, nonché tra l’impresa a favore della quale è stato emesso il bonifico e quella che ha emesso la fattura.
È quanto sottolinea l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 300 del 15 luglio 2008. (…segue)
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Ultima Modifica: 16/07/2008