La cessione, da parte dell’impresa costruttrice, di un’area di parcheggio privata, non pertinenziale a un fabbricato, è soggetta all’aliquota Iva ordinaria (22%) perché non si tratta della cessione di un’opera di urbanizzazione (in tal caso sarebbe applicabile l’aliquota del 10%: n. 127-quinquies, tabella A parte III Dpr 633/1972) né si rende applicabile l’aliquota del 4%, la quale è specificamente dettata per il caso della cessione dei cosiddetti parcheggi “Tognoli”, vale a dire quelli realizzati in base alla legge 122/1989.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza 446 dell’11 gennaio 2018. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 21/11/2018