La rinuncia all’usufrutto non provoca la decadenza dall’agevolazione "prima casa" se viene effettuata nel periodo dei cinque anni successivi all’acquisto agevolato: è quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza numero 22244 del 7 dicembre 2012 che ha rigetto per manifesta infondatezza la pretesa dell’amministrazione finanziaria di applicare la penalità al contribuente che aveva effettuato detta rinuncia. (...segue)
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Ultima Modifica: 08/12/2012