Chi compra la «prima casa» deve risiedere nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto o deve andarvi a risiedere entro 18 mesi dal rogito, obbligandosi espressamente in tal senso nell’atto di acquisto. In caso di inadempimento, vi è il recupero dell’imposta ordinaria e l’applicazione della sanzione del 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (risoluzione 105/E del 2011; Cassazione, sentenze 10807/2012, 18378/2012,15959/2013).
Spesso si pone però il tema se il contribuente possa esimersi dal pagamento della sanzione (Cassazione 2552/2003) o dal recupero dell’imposta ordinaria (risoluzione 35/E del 2002) al ricorrere di un evento di «forza maggiore» che impedisce il trasferimento della residenza: nel caso del terremoto in Umbria l’amministrazione riconobbe la ricorrenza della «forza maggiore» per il fatto che il contribuente non riuscì a trasferire la propria residenza nel Comune terremotato a causa del lesionamento di una grande quantità di edifici (risoluzione 35/E del 2002); e anche successivamente l’agenzia delle Entrate si è dimostrata disponibile a valutare la ricorrenza della «forza maggiore» (risoluzione 140/E del 2008) in presenza di un evento, successivo al contratto di acquisto, imprevedibile per il contribuente e non dipendente dal suo comportamento. (... segue)
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Ultima Modifica: 25/01/2019