Il privilegio del promissario acquirente, derivante dalla trascrizione nei Registri immobiliari del contratto preliminare di compravendita immobiliare, non prevale sulle ipoteche iscritte in precedenza rispetto alla data della predetta trascrizione del contratto preliminare dalla quale il privilegio origina.
È quanto la Cassazione ha rispiegato nella sentenza n. 17270 del 30 luglio 2014.
Il dl 669/1996, convertito in legge 30/1997, ha introdotto nel Codice civile l’articolo 2645-bis, il quale ha reso possibile la trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare; e ciò al fine di tutelare la posizione del promissario acquirente nel periodo tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo e, in specie, per i casi in cui il promissario esegua in questo lasso di tempo prestazioni di pagamento verso il promittente venditore, che potrebbero rivelarsi rovinose per il promissario stesso ove il promittente si renda inadempiente alle sue obbligazioni derivanti dal contratto preliminare o, peggio, essendo un imprenditore, si renda insolvente. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 10/09/2014