Se, da un lato, la normativa urbanistica è finalizzata a garantire un ordinato governo del territorio, quella fiscale è preordinata a modulare il prelievo in relazione al mutare del valore economico del suolo, il quale tanto più si incrementa quanto più si concretizza la possibilità di edificazione.
Sarebbe quindi ingiustificato, sia dal punto di vista tributario che da quello urbanistico, considerare un’area meramente agricola alla stessa stregua di un’area ex agricola che, a seguito di una variante dello strumento urbanistico comunale, sia idonea a ospitare un impianto fotovoltaico: dal punto di vista urbanistico, perché l’impatto sul territorio di un impianto fotovoltaico è di notevole se non di enorme rilevanza; dal punto di vista tributario, perché il valore di un’area agricola non è nemmeno lontanamente confrontabile con il valore di un’area autorizzata ad ospitare un impianto fotovoltaico.
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Ultima Modifica: 02/09/2018