Avvocati aggiunti ai notai in sede di conversione in legge della nuova normativa, introdotta dal Dl «del fare» in tema di "divisione a domanda congiunta" (contenuta nel nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile) per snellire le procedure, sgravando i giudici di compiti esecutivi.
Si dispone, infatti,che quando non sussista controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote o su altre questioni pregiudiziali, coloro che hanno diritto di chiedere la divisione (si pensi agli eredi in una comunione ereditaria) possono domandare, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, la nomina di un notaio o di un avvocato a cui demandarele operazioni di divisione.
Se riguarda beni immobili, il ricorso va trascritto nei Registri immobiliari. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/07/2013