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COMPRAVENDITA - Obbligo di APE nei trasferimenti

Dal 6 giugno 2013, il certificato energetico (l’Ace, ovvero attestato di certificazione energetica) è stato sostituito dall’Ape (acronimo di attestato di prestazione energetica).

L’obiettivo è quello di uniformare la normativa interna italiana in tema di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall’Unione europea, che prevedono, ad esempio, il monitoraggio dei consumi anche per la climatizzazione estiva.

A differenza del vecchio Ace, il nuovo Ape, regolato dal Dl63/2013:
- è rilasciato nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la conseguenza dell’applicabilità al certificatore delle sanzioni penali (articolo 76, Dpr 445/2000);

-deve essere redatto con nuove modalità di calcolo. Tuttavia, in attesa di quest’ultime, nel periodo transitorio i nuovi Ape sono allestiti sulla base delle linee guida approvate con Dm26 giugno 2009, come integrate dalla legislazione regionale, se emanata;

-l’Ape dura dieci anni dal suo rilascio, a meno che l’unità immobiliare subisca interventi tali da modificare la sua classe energetica. La durata decennale è peraltro subordinata al rispetto delle norme sui controlli di efficienza energetica degli impianti termici (a tal fine è previsto che i libretti di impianto siano allegati all’Ape) perché, in caso contrario, l’Ape perde efficacia con il 31 dicembre dell’anno in cui è prevista la prima scadenza dei controlli non rispettata. (... segue)

 

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Ultima Modifica: 08/07/2013

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