Il prezzo pagato in occasione della firma di un contratto di compravendita di immobili o di aziende non sarà più corrisposto direttamente dall’acquirente al venditore: l’acquirente depositerà il prezzo nelle mani del notaio rogante e il notaio lo trasmetterà al venditore una volta che il contratto sia stato sottoposto alla prescritta pubblicità nei Registri immobiliari o nel Registro delle imprese.
Lo prescrive l’articolo 1, commi 63 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2014: si tratta di una significativa svolta nel segno della certezza del diritto e di una maggiore civiltà giuridica del nostro ordinamento, anche in linea con quanto già si pratica in altri Paesi. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/01/2014