La riforma dell’imposta di registro (disposta dall’articolo 10 del Dlgs 23/11, in vigore dal 1° gennaio) concerne precipuamente le compravendita, contratto traslativo a titolo oneroso per eccellenza.
Ma anche per altri atti e contratti (permuta, divisione, conferimento in società, assegnazione ai soci, atti giudiziari) vi sono importanti conseguenze.
Vediamo di seguito il caso della permuta.
Trattandosi di un contratto che consta di due disposizioni tra di loro "incrociate" in modo inscindibile, la regola fondamentale della permuta posta in essere "fuori campo Iva" è che la base imponibile è data dal valore del bene il cui trasferimento provoca l’applicazione dell’imposta maggiore ( articolo 43,comma1, lettera b) del Dpr 131/1986).
Quindi, se due privati si scambiano un appartamento di 100mila euro ( imposta 9 per cento = 9 mila) con un terreno di 80 mila euro (imposta 12 per cento = 9.600), si tassa il trasferimento del terreno, anche se è il bene permutato di minor valore. (... segue)
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Ultima Modifica: 07/03/2014