Nel caso di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili costruiti da non più di cinque anni (articolo 67, comma 1, lettera b del Dpr 917/1986), la data da cui questo quinquennio decorre è quella di avvenuta ultimazione dei lavori e cioè il momento dal quale il fabbricato «è idoneo a espletare la sua funzione» (per esempio è idoneo a essere utilizzato da un conduttore cui sia stato concesso in locazione).
È quanto stabilito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 231/E del 6 giugno 2008. (…segue)
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Ultima Modifica: 10/06/2008