Un fabbricato compreso nel perimetro di un "piano di recupero" va considerato, secondo l’agenzia delle Entrate (riasoluzione n. 395/E, si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 ottobre 2008), come «terreno suscettibile di destinazione edificatoria» e, quindi, la sua vendita provoca, in capo al cedente non imprenditore, il realizzo di una plusvalenza tassabile (articolo 67, comma 1, lettera b del Tuir).
Questa conclusione non può, però, essere condivisa e, anzi, è assai pericolosa, perché rende molto incerto il trattamento fiscale di molte compravendite. (…segue)
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Ultima Modifica: 08/11/2008