In una situazione di comunione ereditaria, se un coerede vende a un altro coerede la propria quota di comproprietà di un fondo rustico, non sussiste la prelazione degli altri coeredi comproprietari. In altri termini, tale vendita è liberamente effettuabile, senza limitazioni. Lo decide la Corte di cassazione nella sentenza n. 21050 dell’11 settembre 2017, la quale interviene nello spinoso tema della normativa sulla prelazione agraria, quando essa si “incrocia” con la prelazione ereditaria.
Per capire come tale normativa allinea i diversi interessi dei soggetti coinvolti in queste vicende, occorre rammentare che:
a) nel caso di vendita della quota di una eredità nel cui ambito sia compresa la proprietà di un fondo rustico (che è caso diverso dalla vendita di una quota del fondo rustico che faccia parte dell’eredità), vale l’articolo 732 del Codice civile, il quale dispone la prelazione dei coeredi (nessun diritto compete in questo caso all’affittuario coltivatore diretto, perché oggetto di vendita non è una quota di fondo rustico ma una quota di co-eredità);
b) nel caso di vendita di una quota del fondo rustico che faccia parte di una eredità ancora indivisa il diritto di prelazione bensì compete all’affittuario coltivatore diretto del fondo (articolo 8, comma 1, legge 590/1965), ma con la precisazione che:
- se il venditore sia un componente di una famiglia coltivatrice, hanno diritto di prelazione (prioritario rispetto al diritto di prelazione dell’affittuario coldiretto) gli altri componenti della famiglia coltivatrice (articolo 8, comma 3, legge 590/1965);
- non essendo esercitato il diritto di prelazione da parte di un componente della famiglia coltivatrice, spetta il diritto di prelazione (anche in questo caso prioritario rispetto al diritto di prelazione dell’affittuario coldiretto) al coerede che abbia anche la qualifica di coltivatore diretto (articolo 8, ultimo comma, legge 590/1965, ove non si specifica che costui debba anche coltivare il fondo in questione);
- se, in quest’ultimo caso, manchi la qualità di coltivatore diretto in capo al coerede del venditore, detto coerede non ha il diritto di prelazione, il quale dunque compete all’affittuario coltivatore diretto del fondo. (... segue)
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Ultima Modifica: 10/09/2018