Nel caso di promessa di vendita di un immobile ad uso commerciale condotto in locazione per l’esercizio di un’attività che comporta il contatto diretto con il pubblico degli utenti, spetta al conduttore (Tizio) il diritto di prelazione a parità di condizioni (articolo 38, legge 392/1978); il diritto di prelazione spetta a Tizio anche nel caso in cui, unitamente all’immobile locato, quello prelazionabile da Tizio, sia promesso in vendita (al promissario acquirente Caio) un altro immobile (senza che si configuri una vendita “in blocco”, caso nel quale il diritto di prelazione di Tizio non sorgerebbe), sul quale Tizio non abbia il diritto di prelazione (ad esempio: perché non ne sia il conduttore) e il contratto preliminare di compravendita preveda che la vendita non possa avvenire se non trasferendo contemporaneamente i due immobili.
Per permettere a Tizio l’esercizio della prelazione occorre pertanto che il contratto preliminare contenga una ripartizione dei prezzi di vendita riferiti ai vari immobili oggetto del contratto stesso. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 13/06/2017